Onorevoli Colleghi! - La finalità della presente proposta di legge consiste nel modificare alcune delle disposizioni della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Il comma 2 dell'articolo 4 prevede, infatti, l'obbligo dell'accessibilità per i siti INTERNET delle amministrazioni pubbliche e degli enti espressamente indicati dal comma 1 dell'articolo 3 della medesima legge solamente in presenza di un contratto per la realizzazione ex novo o la modifica dei siti stessi. Con la conseguenza che una amministrazione pubblica che sviluppa internamente un sito INTERNET oppure una qualsiasi applicazione web non è tenuta a renderla accessibile, stando a quanto previsto dalla legge.
Ciò si pone in contrasto non solo con l'articolo 1 della predetta legge - che indica fra gli obiettivi e le finalità il riconoscimento e la tutela da parte della Repubblica del diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici, in particolare da parte delle persone disabili - ma anche con l'articolo 3 della Costituzione, che prevede pari dignità sociale per tutti i cittadini.
Pertanto, il primo intento del presente progetto di legge consiste nell'applicare ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004 i requisiti tecnici di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11 della medesima legge in tutti i casi di creazione o di modifica di siti INTERNET.